IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuavano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986); Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", che prescriveva il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17; Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consentiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987, con il quale il Ministero della difesa e' stato autorizzato, tra l'altro, al richiamo in servizio per periodi vari del 1987 di trentaquattro ufficiali subalterni di complemento per le esigenze degli stabilimenti militari di pena; Vista la nota prot. n. 1/58446/4.2.16/86 del 30 novembre 1987, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto di essere autorizzato, per le esigenze degli stabilimenti militari di pena, al richiamo in servizio per periodi vari del 1987 decorrenti dal 27 aprile 1987 al 31 dicembre 1987 di quattro ufficiali, nonche' alla proroga, con decorrenza dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987, del richiamo in servizio di quattro ufficiali disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987, come da allegato elenco; Preso atto che i predetti ufficiali hanno effettivamente prestato servizio per il periodo a fianco di ciascuno segnato, per indifferibili ed indispensabili esigenze del Ministero della difesa; Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che consente che i richiami in servizio del personale delle Forze armate possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1988; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero della difesa, per le esigenze degli stabilimenti militari di pena, e' autorizzato: A) a prorogare il richiamo in servizio gia' diposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 1987, degli ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito di seguito elencati e per il periodo a fianco di ciascuno di essi indicato: 1) s.ten. cpl. Boemi Tindaro, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987; 2) s.ten. cpl. Diodori Mario, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987; 3) s.ten. cpl. Lauretti Carlo, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987; 4) s.ten. cpl. Plescia Stefano, dal 24 giugno 1987 al 31 dicembre 1987; B) a richiamare in servizio gli ufficiali di seguito elencati per il periodo a fianco di ciascuno di essi indicato: 5) s.ten. cpl. Albano Walter, dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987; 6) s.ten. cpl. Barbato Sergio, dal 27 aprile 1987 al 31 dicembre 1987; 7) s.ten. cpl. Casella Marzio, dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987; 8) s.ten. cpl. Orlando Vincenzo, dal 1 luglio 1987 al 31 dicembre 1987. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 23 giugno 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 luglio 1988 Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 80